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22 novembre 2024, Aggiornato alle 15,09
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Logistica

Trasporto merci e passeggeri, il punto della situazione

Servizi minimi garantiti, anche verso le isole. Flusso merci senza interruzioni. Fai-Conftrasporto riassume gli ultimi quattro decreti ministeriali che ridisciplinano la logistica italiana


Servizi minimi essenziali garantiti, anche verso le isole, per i passeggeri. Il trasporto merci viaggia senza interruzioni. Con i decreti degli ultimi giorni, il ministero dei Trasporti ha ridisciplinato e razionalizzato i servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, punto 5) del DPCM 11 marzo 2020. Quattro decreti, numeri 112 (aereo), 113 (ferrovie), 114 (autoservizi regionali) e 117 (collegamenti Sardegna), che limitano quasi del tutto la mobilità, se non per necessità, ma non il trasporto (delle merci).

La Fai-Conftrasporto ha sintetizzato i provvedimenti, ad uso degli autotrasportatori e delle aziende logistica, con i punti più importanti.

Trasporto aereo
Sono assicurati i soli servizi minimi essenziali. L'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera. Roma Ciampino è per i soli voli di Stato, trasporto organi, servizi antincendio canadair e servizi emergenziali.

Trasporto ferroviario passeggeri
Sono assicurati i servizi minimi essenziali, relativamente sia alle attività a mercato che a quelle svolte in base a contratti di servizio pubblico per la lunga percorrenza tra Trenitalia e il ministero dei Trasporti. Garantita almeno una coppia di treni di collegamento, su ogni direttrice indicata nelle tabelle dell'allegato 1 del Decreto 113, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto. È importante sottolineare che nessuna limitazione è prevista per il trasporto delle merci e per i servizi emergenziali;

Autoservizi interregionali
Sono garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali e, in deroga alla disciplina del settore, le modifiche e le riduzioni dei servizi possono essere adottate dal vettore previa adeguata e tempestiva comunicazione al ministero e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate dal ministero della Salute e di quanto previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 1 del DPCM 11 marzo: assumendo controlli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, adottando strumenti di protezione individuale e incentivando le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali);

Collegamenti con la Sardegna
È sospeso il trasporto marittimo di passeggeri, mentre continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste nella convenzione di Tirrenia con lo Stato, il trasporto marittimo delle merci possibilmente con unità di carico isolate, non accompagnate. In presenza delle dimostrate e inderogabili esigenze indicate dall'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l'Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (l.833/1978), può essere consentito il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto di merci. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato solo presso l'Aeroporto di Cagliari, per le richiamate dimostrate e improrogabili esigenze indicate dall'art. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), sempre previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l'Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge istitutiva del
Sistema Sanitario Nazionale (l.833/1978).