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18 aprile 2025, Aggiornato alle 12,17
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Trasporti e porti: "Chiarezza sulla territorialità dell'Iva"

Fedespedi e Federagenti chiedono una maggior apertura all'Agenzia delle Dogane e delle Entrate nei confronti degli operatori


Una maggiore chiarezza sulla normativa nazionale in materia di territorialità dell'Iva. E' questa la richiesta avanzata da Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali) e Federagenti (Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi) nel corso del convegno "Le novità Iva 2010: prestazioni di servizi, reserve charge e intrastat" organizzato dalle due federazioni di categoria e svoltosi a Genova presso il Palazzo della Borsa Valori - Sala delle Grida. 
La riforma, che costituisce attuazione di tre direttive comunitarie (2008/8/CE, 2008/9/CE, 2008/117/CE) ha interessato in modo significativo anche le prestazioni di servizio nel settore dei trasporti (ambito di riferimento per le attività svolte da spedizionieri, agenti e mediatori marittimi), modificando il regime di tassazione delle stesse rispetto alla previgente normativa comunitaria. 
«L'augurio degli spedizionieri - ha commentato Piero Lazzeri, presidente Fedespedi - è quello che, oltre ad una maggiore chiarezza sull'interpretazione della norma da parte dei nostri decisori nazionali, l'applicabilità della stessa sia univoca in tutti i paesi comunitari al fine di garantire una corretta concorrenza sul mercato». 
Filippo Gallo, presidente Federagenti, ha detto: «Chiediamo all'Agenzia delle Dogane e all'Agenzia delle Entrate l'apertura con gli operatori per identificare e risolvere le criticità operative emerse con il decreto 11/2/2010 n.18 che ha recepito le direttive comunitarie. Penso in concreto ad aspetti ancora poco chiari come l'identificazione del soggetto stabilito e del momento impositivo. Infine è molto importante rimediare all'impatto finanziario che deriva dalla perdita dello status di esportatore abituale per gli operatori italiani le cui prestazioni di servizi, rientranti in ambito internazionale o connesse agli scambi internazionali, fornite a clienti stranieri (Ue ed Extra Ue), passano da un regime di non imponibilità ad uno di esclusione e non sono quindi più idonee pertanto a formare plafond».
La nuova normativa ha modificato le regole di territorialità, la cui funzione è quella di stabilire quale Stato, tra più paesi astrattamente coinvolti in un'operazione rilevante ai fini dell'Iva, abbia diritto alla percezione della relativa imposta. 
Tra gli obiettivi della nuova disciplina, entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.18, vi sono lo snellimento e il miglioramento dell'intero assetto normativo