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28 aprile 2025, Aggiornato alle 17,08
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Infrastrutture

Tempi di attesa carico e scarico. Come si pagano?

Dopo le due ore di attesa, prima del carico o dello scarico, all'autotrasportatore verranno corrisposte 40 euro per ogni ora o frazione di ritardo. La distinzione tra luogo e punto di carico o scarico. Le modalità di applicazione del decreto legge 286 di Angela Voto (*)


Dal 13 aprile la norma prevede che sia per i contratti scritti che per quelli non scritti stipulati ai sensi del citato D.lgvo 286, le soste per il carico e lo scarico siano pagate all'autotrasportatore. Le attese prima del carico e dello scarico della merce non possono oltrepassare le due ore per ognuna di queste operazioni; superata questa franchigia, il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
IL Ministero dei trasporti ha stabilito per  l'indennizzo orario un importo di € 40 per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Per quanto riguarda le definizioni, viene operata una distinzione tra luogo di carico o scarico: "l'ambito territoriale, interno od esterno all'impianto presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale" e punto di carico o scarico: "la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico o di scarico".
Per quanto riguarda le modalità applicative per il pagamento dei 40 euro l'ora.  Si evidenzia in particolare:
-  che le attese preliminari al carico ed allo scarico della merce non possono superare le due ora ciascuna. Questo periodo decorre dal momento in cui il vettore giunge al luogo di carico o scarico, oppure al punto di carico/scarico se coincide con il luogo. Quindi, esemplificando, la franchigia decorre dall'arrivo del vettore al centro merci, nonostante  l'operazione materiale di carico o scarico debba eseguirsi in un'area interna precisa; in questo caso non vi è coincidenza tra il luogo e il punto di carico/scarico, con la conseguenza che si applica la regola prevista dal comma in esame, secondo cui "Tale periodo decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero al punto di carico o scarico in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico o scarico".
-  la franchigia non comprende il tempo necessario a caricare e scaricare il mezzo (ma questa cosa era già nota agli addetti ai lavori), né le attese dovute all'inattività del mittente o del destinatario, a patto però che questi tempi di inattività siano stati segnalati al vettore nelle indicazioni scritte fornitegli dal committente prima della partenza.
Grazie a questa precisazione, la franchigia scatta anche quando l'attesa del vettore, giunto in orario nel luogo convenuto con il committente, sia dovuta alla mancanza del personale addetto al carico o allo scarico della merce (ad esempio, perché in pausa pranzo), se questi tempi di inattività non gli sono stati comunicati per iscritto prima di partire.
Infine, il 3° comma precisa che i tempi di attesa rientranti nella franchigia, devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico e/o di scarico.
 Inoltre, il vettore deve richiedere l'indennizzo per il superamento del periodo di franchigia entro 30 gg dal verificarsi dell'evento, con una comunicazione scritta da mandare al committente in cui evidenzia il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.

(*) Segretario provinciale Coordinamento Fai di Salerno)