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25 novembre 2024, Aggiornato alle 17,16
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Logistica

Sdoganare le navi molto prima, al via lo Smart Terminal

Anticipa ulteriormente il manifesto delle merci per le navi provenienti da porti extra-Ue. Agenzia delle Dogane avvia sperimentazione in sei porti, ma altri possono aggiungersi fino al 15 ottobre


Evolvere lo sdoganamento in mare per digitalizzare sempre di più le procedure sullo sbarco delle merci. Con questo principale obiettivo l'Agenzia delle Dogane ha diramato l'ultima circolare (28/D del 25 agosto 2020) con cui individua le modalità di presentazione delle candidature e l'avvio della sperimentazione di quello che ha battezzato "smart terminal".

La sperimentazione si terrà in sei porti - Genova, La Spezia, Trieste, Venezia, Ravenna e Bari – ma altri porti possono farsi avanti e inviare la propria candidatura all'Agenzia delle Dogane entro il 15 ottobre.

In concreto, lo smart terminal permette agli spedizionieri di presentare in anticipo il manifesto delle merci in arrivo, velocizzando così le dichiarazioni doganali e la catena logistica, e permettendo i soggetti AEO dichiaranti di essere informati in anticipo sulla decisione da prendere sugli sbarchi, ai sensi della legge Ue 2446/2015.

Come funziona lo smart terminal
Sdoganamento in mare e smart terminal sono procedure complementari, utilizzabili dalle navi provenienti da un porto extra-Ue e dirette verso scali italiani.  Per esempio, una nave proveniente da Suez, Gibilterra o dallo Stretto di Dardanelli potrà avvalersi dello sdoganamento in mare nel momento in cui è diretta in un porto italiano. In questa fase le dichiarazioni sono presentate, non accettate, e l'esito del circuito doganale-CDC sarà a disposizione degli AEO dopo il benestare dell'ufficio Antifrode. Solo a questo punto la dichiarazione diventa accettata e lo svincolo potrà avvenire.

Con questa procedura gli AEO possono trasmettere le dichiarazioni doganali molto prima, anche nel caso in cui le navi  tocchino più porti, in linea con le previsioni della normativa unionale (articolo 171 del Codice doganale dell'Ue e 227 del Regolamento Ue 2447/2015). Le dichiarazioni non potranno essere inviate per le merci che richiedono certificazioni o nullaosta di competenza di altre amministrazioni, ad esclusione di quelle per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale. I terminalisti e gli handler autorizzati AEO potranno pertanto conoscere lo stato delle partite di TC e delle relative dichiarazioni doganali in netto anticipo.

Tag: dogane