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10 aprile 2025, Aggiornato alle 14,10
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Regole uniformi e nuove tecnologie per i trasporti di domani

Alla Stazione Marittima del porto di Napoli il Propeller Club dello scalo partenopeo e Assoagenti Napoli hanno analizzato le ultime novità normative e logistiche del mondo marittimo. Sul tavolo Rotterdam Rules, Aja-Visby e pre-clearing   


Interessante iniziativa congiunta di Propeller e Assoagenti Napoli che hanno dedicato discussioni ed approfondimenti alla nuova Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in tema di trasporto marittimo e multimodale. Numerosi i partecipanti del mondo armatoriale, dei terminalisti, degli assicuratori e più in generale del settore portuale partenopeo.
La Convenzione è stata sottoposta a Rotterdam (da qui la dizione ‘Rotterdam Rules' con la quale tale disciplina uniforme verrà ricordata) alla firma dei vari paesi nel settembre dello scorso anno ed entrerà in vigore, per i paesi aderenti, all'incirca dopo un anno dal deposito del ventesimo strumento di ratifica (ad oggi hanno firmato la convenzione 21 stati tra i quali è il caso di citare: Stati Uniti, Spagna, Francia, Grecia, Danimarca, Olanda). L'Italia non ha ancora aderito alle Rotterdam Rules nonostante gli inviti in tal senso al governo italiano provenienti da numerose associazioni ed organizzazioni di categoria.
Ne hanno discusso il presidente del Propeller Club di Napoli, l'Avv. Bruno Castaldo, l'Avv. Alberto Serino dello studio marittimista Slc di Napoli, Umberto Masucci, Presidente di Napoli Terminal (Gruppo Magazzini Generali), Gianni De Mari (presidente Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali). Le conclusioni sono arrivate da Michele Pappalardo, presidente di Assoagenti Napoli.
Castaldo e Serino hanno incentrato le loro relazioni sulle profonde trasformazioni che le Rotterdam Rules avranno rispetto all'attuale disciplina (le cd. regole dell'Aja-Visby), ricordando anzitutto che la nuova Convenzione si applicherà al trasporto intermodale che comprenda cioè una tratta non marittima, precedente all'imbarco e/o successiva allo sbarco.
Serino ha segnalato come la nuova convenzione attribuisca agli interessati al carico il diritto di agire in giudizio non solo nei confronti del vettore contrattuale ma anche degli operatori portuali ("maritime performing parties") nel caso in cui si verifichi una perdita o avaria alla merce trasportata in ambito portuale.
Su questo punto si è particolarmente soffermato Umberto Masucci che ha ricordato come le regole dell'Aja-Visby, come modificate nel 1968 e 1979, fossero figlie di un'epoca in cui il container ed il trasporto intermodale ancora non esistevano. Per questo motivo, ha detto Masucci, dopo 40 anni si è sentita la necessità di adottare una Convenzione internazionale che disciplini il trasporto marittimo nella realtà degli attuali traffici intermodali, e non nella vecchia accezione della sola tratta marittima, sebbene la corposità della disciplina internazionale (ben 96 articoli) e il prevedibile futuro incremento dei premi assicurativi da corrispondersi dalle compagnie di navigazione e dai terminalisti portuali (viene infatti innalzato il limite del debito vettoriale ed il termine per l'esercizio della azione risarcitoria) rendano allo stato incerto il cammino delle Rotterdam Rules.
Gianni De Mari ha parlato del pre-clearing, la nuova possibilità di anticipare lo sdoganamento prima dello sbarco della nave e degli indiscutibili vantaggi legati a tale sistema.
Nelle conclusioni, Pappalardo, sottolineando il carattere di notevole interesse per tutte le relazioni, si è poi soffermato sull'importanza innovativa del titolo elettronico alla luce della nuova convenzione ed ha proposto un approfondimento (da tenersi in una nuova giornata di studio) di questo importante aspetto come di quello assicurativo: proposta, questa, che è stata immediatamente recepita dagli assicuratori presenti in sala.