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03 dicembre 2024, Aggiornato alle 18,20
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Politiche marittime

Porto di Genova, Consiglio di Stato: "A Spinelli vietato il puro container"

Con una sentenza immediatamente eseguibile l'organo costituzionale accoglie il ricorso di Sech-Psa, mettendo in discussione la concessione al gruppo logistico operativo nel capoluogo ligure

Il terminal Sech di Calata Sanità, nel porto di Genova (FAI)

Il gruppo Spinelli non può movimentare solo container sulle banchine di Calata Sanità, nel porto di Genova. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza immediatamente eseguibile che accoglie il ricorso della società Terminal Contenitori Porto di Genova, che gestisce il terminal Sech-Psa, e obbliga Spinelli a rifarsi al Piano Operativo Triennale del porto di Genova risalente al 2001, che prescrive per il terminal la movimentazione di merce multipurpose e, in quota minoritaria, di merce in container.

La decisione dell'organo costituzionale comporta l'annullamento della concessione del terminal Sech al Genoa Port Terminal, parte del gruppo Spinelli (controllato al 51% dalla famiglia Spinelli e al 49% dal gruppo Hapag Lloyd), un polo che movimenta circa mezzo milione di TEU l'anno.

In una nota il gruppo Spinelli annuncia di procedere con un ricorso in Cassazione alla sentenza: «A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la Concessione demaniale del Terminal GPT, nel porto di Genova, la società Spinelli comunica che proporrà giudizio di revocazione della sentenza presso il Consiglio di Stato in quanto la stessa contiene errori di fatto, nonché ricorso in Cassazione per violazione dell'art.111 della Costituzione in ordine al requisito minimo di motivazione. La società ha richiesto al ministero [delle Infrastrutture e Trasporti] un immediato intervento al fine di garantire la difesa dei posti di lavoro e la continuità operativa, del Terminal, a garanzia dei traffici. La piena operatività del Terminal è stata altresì comunicata a tutte le compagnie di navigazione interessate».

La sentenza del Consiglio di Stato afferma che «l'operatività del tutto prevalente nei traffici full container da parte di un terminalista in ambito multipurpose, peraltro non sottoposto agli oneri di investimento e ai costi operativi tipici dei terminal contenitori, determina un'evidente distorsione, in danno di questi, dell'assetto concorrenziale come regolato dal piano portuale, tradendo ex post il loro affidamento sulle chiare risultanze del piano stesso. In danno non solo degli interessi privati concorrenti ma altresì degli interessi pubblici sottesi alla pianificazione portuale».

A proposito del Piano Regolatore Portuale, quello risalente al 2001, il Congilio di Stato scrive: «Lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione deve essere pienamente conforme alle previsioni del piano portuale per l'area interessata; questo costituisce il presupposto basilare, teso a garantire l'operatività in concreto delle scelte pianificatorie della governance portuale, elementi fondamentali per lo sviluppo di un contesto rilevante quale quello costituito da uno dei principali porti italiani».

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