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29 aprile 2025, Aggiornato alle 19,16
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Infrastrutture

Porti, primo passo per l'autonomia finanziaria

Nel pacchetto di misure per la crescita varato dal Consiglio dei ministri, è previsto che i porti possano trattenere l'1 per cento dell'Iva e delle accise riscosse per investimenti in infrastrutture e servizi


I porti potranno trattenere l'1 per cento dell'Iva e delle accise riscosse, fino a un massimo di 70 milioni di euro l'anno, per effettuare investimenti in infrastrutture e servizi. La norma, prevista nel pacchetto di misure per la crescita approvate dal Consiglio dei ministri, riconosce quindi agli scali italiani quella parziale autonomia finanziaria che gli operatori del settore da tempo richiedono. "E' un primo risultato che apprezzo – dichiara il presidente di Assoporti, Francesco Nerli – anche se è auspicabile che il Parlamento faccia un ulteriore sforzo per renderla più adeguata alle effettive esigenze della portualità". Nel 2010 tra Iva e accise i porti italiani hanno raccolto 6,9 miliardi di euro. Ciò significa che il tetto massimo dei 70 milioni è già stato raggiunto. La norma permetterà di accendere mutui presso le banche perché ogni scalo potrà vantare entrate costanti nel tempo. In precedenza, invece, i finanziamenti venivano decisi anno dopo anno. I fondi saranno distribuiti ai singoli scali per una quota dell'80 per cento, mentre il restante sarà accantonato in un fondo a favore degli scali che non hanno entrate da Iva e accise. "Assoporti – aggiunge Nerli – lavorerà per completare l'autonomia finanziaria dei porti che da tempo auspica per riavviare il loro processo di crescita".

Pubblichiamo di seguito, l'articolo relativo all'autonomia finanziaria dei porti.

Decreto legge "Misure urgenti per la crescita del Paese"


Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti


1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
"Art. 18-bis
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)


Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, nel limite di 70 milioni di euro annui, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.