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22 novembre 2024, Aggiornato alle 15,09
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Politiche marittime

Porti, più poteri al presidente sulle imprese portuali

Consiglio dei ministri vara decreto integrativo della riforma. Il capo dell'Adsp adotta il piano dell'organico artt. 16, 17 e 18. Nuova classificazione dei porti


Da oggi il presidente dell'Autorità di sistema portuale avrà più controllo sulle attività delle imprese articoli 16, 17 e 18, organizzando gli organici in base a ricollocazioni, formazione, reddito e previdenza. Inoltre, i porti sono ora riclassificati come militari, commerciali-internazionali e regionali. Scali più autonomi, in linea con il rapporto Stato-Regioni, funzionanti sulla base dei Piani regolatori portuali piuttosto che su norme predeterminate. Sono le novità contenute nelle disposizioni integrative varate nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, che vanno ad aggiungere un nuovo tassello alla riforma dei porti varata un anno fa (ad agosto 2016 e diventata legge un mese dopo, d.lgs. 169/2016). 

Gli elementi principali de decreto sono due: una nuova classificazione dei porti e un ridisegno dei poteri del presidente dell'Autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda quest'ultimo, da oggi esso adotta il piano dell'organico dei lavoratori articoli 16, 17 e 18 sulla base dei piani adottati dalle imprese. Tali piani contengono la formazione professionale, il sostegno al reddito per un periodo massimo di cinque anni, i trattamenti previdenziali e la ricollocazione. Si tratta delle funzioni integrate nell'istituto dell'Agenzia portuale, presente a Livorno e Trieste da anni e recentemente costituita a Gioia Tauro e Taranto. Il CdM spiega che al presidente vengono «trasferite le funzioni che prima erano svolte dall'Ente gestore». Inoltre, al Comitato di gestione vengono estesi «le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico».

Per quanto riguarda la classificiazione portuale, il CdM rende noto che si viene a creare «una netta distinzione tra porti nazionali e porti regionali, con la conseguente ripartizione degli oneri relativi alle spese infrastrutturali». Tre le categorie:

• Categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
• Categoria II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza internazionale e nazionale, rientranti nelle Autorità di Sistema portuale (AdSP);
• Categoria III, porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza interregionale e regionale.