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14 marzo 2025, Aggiornato alle 18,16
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Infrastrutture

Nuove regole sui dragaggi nei porti

Cambiano le disposizioni per lo smaltimento del materiale di dragaggio e le operazioni di bonifica. Le modifiche sono all'interno del Decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni


In arrivo nuove disposizioni circa lo smaltimento del materiale di dragaggio. Le introduce l'articolo 48 del Decreto legge 1/2012 in tema di liberalizzazioni che modifica la Legge 84/1994 sui porti. In particolare, segnala Il Sole 24 Ore, per quanto concerne i cosiddetti Siti di bonifica di interesse nazionale (Sin), i dragaggi possono essere effettuati anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica. Questo dovrà essere approvato nel giro di un mese dal Ministero delle Infrastrutture, mentre l'approvazione definitiva è di competenza del Ministero dell'Ambiente. Il progetto dovrà inoltre indicare la destinazione prevista per i materiali di dragaggio e l'atto di approvazione può autorizzare la realizzazione degli impianti di trattamento. Le attività di analisi, inoltre, vanno condotte in base alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 7 novembre 2008 intitolato: Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale". Anche se i materiali provengono dai luoghi diversi dai Sin, dove non siano contaminati e superino il test di cessione di cui all'articolo 9 del Dm del 5 febbraio 1998 in materia di individuazione dei rifiuti non pericolosi, potranno essere recuperati a terra nei modi stabiliti da un futuro decreto ministeriale. Solfati e cloruri non sono considerati nel test di cessione purché le operazioni siano autorizzate dall'Arpa. Si potranno realizzare gli stoccaggi sulla costa.