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04 aprile 2025, Aggiornato alle 11,55
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Logistica

I nuovi costi minimi dell'autotrasporto

L'Osservatorio pubblica i dati in vigore da gennaio sulla base degli aumenti del costo del gasolio. Saranno validi per le 5 classi generiche: da 3,5 a oltre 26 tonnellate


L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi il 19 gennaio, ha aggiornato i costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di dicembre dal Ministero dello Sviluppo economico (1,610 €/litro), prezzo depurato poi dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton). I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti a gennaio. 
I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le altre classi di veicoli di massa superiore alle 26 tonnellate: 
1. Trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno.
2. Trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno. 
3. Trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno. 
4. Trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno. 
5. Trasporto di collettame e messaggerie.
6. Trasporti frigoriferi.
7. Trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno.
8. Trasporto con veicoli ribaltabili.
9. Trazionismo di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore. 
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno. 
Per quanto concerne i costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle, si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall'art.2 del D.lgvo 286/2005. In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato: 
- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o 
orale); 
- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell'art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.
 
La tabella dei costi è visibile qui