|
adsp napoli 1
14 marzo 2025, Aggiornato alle 18,16
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Cultura

Francesco De Martino, il giurista con la passione del mare

L'uomo politico e studioso partenopeo ha approfondito la storia della navigazione nei testi legislativi dell'antica Roma

Francesco De Martino

di Silvestro SanninoDL News

L'insigne studioso di diritto romano e politico di primo piano Francesco De Martino (1907-2002) doveva avere una genuina passione per il mare che coltivava con impegni forti e con discrezione. I suoi interessi per il mare si rivelano nelle sue ricerche sul diritto della navigazione e nell'hobby della pesca in barca. Era una giornata ventosa dei primi anni '80 quando incontrai il professor De Martino, in quel di Miseno, per fare i "giri di bussola" alla sua barca, un cabinato dimesso ma attrezzato con sapiente arte marinaresca. L'imbarcazione era ormeggiata su un corpo morto ed il marinaio che ci traghettò col canotto cercava di dissuaderci dal fare l'operazione per il cattivo tempo in corso. Guardai il professore negli occhi, senza parlare ma con eloquente allusione alle condizioni meteo; ebbi un chiaro cenno di consapevole consenso ad uscire in mare. 

Quando il canotto fu a contatto con la barca Francesco De Martino, con mia gradita sorpresa, colse l'istante in cui la prua, sollevata dall'onda, si portava quasi "a paro" con la corona poppiera del cabinato e con passo leggero e sicuro trasbordò. Capii che l'anziano politico aveva qualche dimestichezza con l'acqua salata, sensazione confermata poi nella successiva uscita in mare. Parlammo del vento che spirava, un maestro-ponente (uno Zefiro crudele, direbbe Omero) fresco, con fastidiose, improvvise raffiche, e scrutando il moto delle nubi cercavamo di prevedere il suo probabile girare. Il professore aveva l'aria severa ma si mostrava sempre gentile ed interessato alle operazioni che andavamo facendo; eseguiva con molto zelo e precisione le mie indicazioni di manovra e valutava in anticipo gli effetti del vento e del mare. L'impressione che il suo rapporto con il mare non fosse occasionale né piuttosto superficiale trovava conferma e conforto nei suoi movimenti, nei suoi gesti, sempre coordinati tra uno spruzzo di salino ed una rollata più svelta, e nei brevi commenti espressi in merito.
 
In una pausa delle operazioni feci qualche accenno alle sue vicende politiche e partitiche e De Martino non si sottrasse a realistiche considerazioni, esprimendo misurati ma chiari giudizi sul gruppo che l'aveva messo da parte (Craxi ed gli altri quarantenni). La dimensione di galantuomo emergeva netta e nitida sullo sfondo degli incomprensibili "equilibri più avanzati". Il suo sguardo, sempre severo ma sereno, coglieva con pensosa attenzione l'andamento della risacca, le tonalità del mare e gli effetti del vento nella baia di Miseno che, in altri tempi, aveva fornito riparo alla flotta romana, di cui il troppo bistrattato Plinio era prefetto all'epoca della famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., nella quale trovò la morte. Era sempre più chiaro che De Martino avesse un'intima confidenza con il mare. Allora non sapevo degli studi giovanili sul diritto della navigazione che il già segretario del PSI (Partito Socialista Italiano) aveva condotto nell'ambito della Scuola di quell'autentico maestro che fu Antonio Scialoja. 

De Martino si interessò della Navis eadem navis, del Foenus Nauticum e, in particolare, della Lex Rhodia, insieme di norme marittime contenute nel Digesto, voluto da Giustiniano nel 533. Nella sua analisi l'insigne romanista tende a dimostrare, sulla scia degli studi del tedesco Kreller, che le norme sulle avarie comuni e sulla contribuzione, contenute nella Lex Rhodia, di origine ellenistica dell'isola omonima, non furono inserite nella legislazione romana classica; né i romani elaborarono norme positive in merito nonostante alcune indicazioni dei giuristi Volusio Meciano (II secolo) e Giulio Paolo (III secolo). 

La critica di De Martino si basa sull'analisi giuridica e filologica del testo della Lex Rhodia, ricostruito nel titolo secondo del libro XIV del Digesto sotto la dicitura "De lege Rhodia de iactu", e sulla natura del sistema giuridico romano classico. In buona sostanza i Romani non avrebbero elaborato norme sull'avaria comune, in particolare sulle avarie per causa di forza maggiore, come il getto del carico o il naufragio; se ne avessero sentito la necessità non sarebbero comunque ricorsi a leggi straniere, per una questione di mentalità, di orgoglio.

La struttura intellettuale, filologica e giuridica, di De Martino è più che robusta; le argomentazioni sono copiosamente documentate ed impeccabilmente motivate, specialmente in relazione alle fonti e nel confronto con gli studi della scuola tedesca; la padronanza della lingua latina gli consente interpretazioni linguistiche di estrema finezza, anche se talvolta ardite, per dirla alla Arangio Ruiz. In questo De Martino incarna bene la tradizione della migliore istruzione classica italiana, con tutti i suoi pregi ma anche con qualche limite di scienza di prevalente natura libresca, sebbene la sua formazione liceale non sia ancora di netta concezione gentiliana. È un romanista di talento che si occupa di un sistema giuridico marittimo complesso che, a partire dai più antichi usi e costumi del mare, di origine fenicia, percorre l'attività legislativa greco-romana e, attraverso gli statuti marittimi delle città mercantili del basso medio evo, arriva fino ai nostri giorni, fornendo anche il sostrato al moderno sistema di diritto internazionale. 

Egli si fermò però agli aspetti più squisitamente filologici e giuridici, non penetrando in profondità quelli marittimisti, come un Pardessus o un Travers Twiss, e come era nelle aspirazioni della Scuola di Antonio Scialoja. Una domanda d'obbligo anche se oziosa: l'avrebbe fatto forse in seguito, visti i suoi interessi per il mare e le sue attitudini marinaresche, se non fosse stato assorbito dalla politica?
 

Tag: storia