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05 aprile 2025, Aggiornato alle 08,31
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Costi minimi, arrivano i contratti scritti

A partire da oggi i costi minimi di sicurezza per l'autotrasporto sono in vigore anche per i contratti scritti. Soddisfatta la Fai: "Disposizioni chiare, certe ed immediatamente applicabili"


A partire da oggi si applicano i costi minimi di esercizio ai trasporti effettuati sulla base di contratti scritti. Le norme interessate riguardano i commi 4 e 4bis dell'articolo 83-bis della legge 133/2008, introdotti il 12 agosto 2010, e l'articolo 1bis del decreto legge 103/2010, convertito con la legge 127/2010. «In forza di tali disposizioni – rende noto la federazione degli autotrasportatori Fai - non essendo stato concluso alcun accordo volontario nei nove mesi successivi all'entrata in vigore della citata legge 127/2010, né avendo l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto provveduto ad adottare alcuna delibera entro i 30 giorni successivi, dalla data odierna si applicano ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dello stesso articolo 83 bis – ndr), ai soli fini della determinazione del corrispettivi».
Nonostante alcune associazioni affermino che al momento "ci si trova in una situazione di incertezza giuridica sulle norme applicabili", la Fai ritiene che le diposizioni di legge appena citate siano «chiare, certe ed immediatamente applicabili, non solo per il loro inequivocabile testo letterale, ma soprattutto per il principio di applicazione dei parametri minimi di sicurezza a tutti i tipi di trasporto, siano essi svolti sulla base di contratti scritti o non scritti. Sostenere il contrario – prosegue il Fai - può portare a danneggiare gravemente le imprese committenti , che si vedono esposte al rischio di subire le richieste dei vettori, circa le differenze rispetto ai costi minimi previsti dalla legge e che anche la giurisprudenza ha riconosciuto».
La federazione ricorda che i costi minimi in esame sono gli stessi che vengono applicati ai trasporti svolti sulla base di contratti verbali o comunque non scritti in forza della disposizione transitoria di cui al comma 10 dello stesso articolo 83bis. 
Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.