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21 novembre 2024, Aggiornato alle 08,47
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Politiche marittime

Codice della nautica, in vigore il nuovo Regolamento di attuazione

Oltre alla semplificazione degli adempimenti, sono previste novità in materia di dotazioni obbligatorie di bordo

(Ph: Ente italiano per la nautica da diporto)

È entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), frutto dell'intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto costantemente esercitata da Confindustria Nautica.

Tra i 101 articoli del provvedimento molte sono le novità che riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola nautica, intervenendo su tutte le materie che regolano il comparto in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo della nautica sociale.

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l'imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni divengono obbligatorie dal 21 ottobre 2025).

Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell'unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.

Grazie all'attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica, l'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza, i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa SOLAS MED e i pack dei razzi vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto.

In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:
•  Le unità che navigano oltre dodici miglia ma entro la Zona SAR, se munite di EPIRB o telefono satellitare, possono avere la zattera costiera.
•  Entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita da un battello pneumatico >2,5 m, omologato CE, pronto all'uso e posto sul ponte, munito del kit di sopravvivenza della zattera costiera, omologato per le persone presenti a bordo. 
•  Entro le 12 miglia, le unità pneumatiche di cat. A, B, o C, con estintore aggiuntivo, possono non avere la zattera.
Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono, tra l'altro, che le unità a vela siano dotate di imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (oltre 12 miglia).
 

Tag: nautica