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22 novembre 2024, Aggiornato alle 15,09
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Brexit, la situazione trasporti sotto la lente Fai

La licenza comunitaria continuerà ad essere utilizzata dalle imprese di settore delle due parti, per effettuare viaggi da/per il Regno Unito


L'accordo commerciale e di cooperazione firmato tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna – già in vigore in via provvisoria e ratificato dalla GB, mentre gli organismi comunitari – Parlamento U.E e Consiglio – vi provvederanno a gennaio - contiene importanti risvolti anche in materia di trasporti, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-857-F1-EN-ANNEX-1-PART1.PDF da pag 251 del file

In particolare, grazie alle intese raggiunte – rende noto il coordinamento Fai di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Roma –, la licenza comunitaria continuerà ad essere utilizzata dalle imprese di trasporto delle due parti, per effettuare viaggi da/per il Regno Unito. Di ciò si trova traccia nell'art. ROAD.5, il quale prescrive che gli operatori del trasporto merci su strada devono essere in possesso di una licenza rilasciata ai sensi del Regolamento 1072/2009. È opportuno ricordare che, come già avviene in ambito U.E, anche nei trasporti in GB eseguiti con licenza comunitaria, una copia conforme della licenza deve trovarsi sul veicolo. 

Peraltro, l'accordo prevede la possibilità di svolgere viaggi in regime di cabotaggio all'interno del Regno Unito. Più precisamente, l'articolo ROAD 4 stabilisce che gli operatori di trasporto di merci su strada dell'Unione possono effettuare fino a due viaggi a pieno carico nel territorio del Regno Unito (quindi, in regime di cabotaggio), a condizione che tali operazioni seguano ad un trasporto internazionale in entrata, e siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito delle merci trasportate durante il predetto trasporto in entrata. 

Per i trasportatori del Regno Unito, invece, si prevede la possibilità di eseguire fino a due trasporti internazionali da uno Stato membro a un altro Stato membro (senza passare per la GB), purché successivamente a un trasporto internazionale di ingresso in un Paese membro proveniente dalla GB; dopodiché, gli stessi devono far ritorno in patria. Fra le due operazioni di trasporto aggiuntive, è consentita al massimo un'operazione di cabotaggio, purché nell'arco di 7 giorni dallo scarico del trasporto internazionale di ingresso nella U.E dalla GB. 

Per quanto riguarda i requisiti per i conducenti, l'accordo richiede il possesso della qualificazione (dimostrata, per i conducenti U.E, dalla CQC), e il rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e in materia di cronotachigrafi. Per quanto concerne le altre formalità legate al trasporto, si consiglia sempre di leggere la guida predisposta dal governo inglese, che è in costante aggiornamento, https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1- january-2021-guidance-for-hauliers. La guida conferma che: 
• Prima del 1° ottobre 2021, i cittadini dell'UE, SEE e svizzeri possono entrare nel Regno Unito con un passaporto o una carta d'identità nazionale, come avviene ora;
• Dal 1° ottobre 2021, i cittadini dell'UE, SEE e svizzeri avranno bisogno di un passaporto per viaggiare nel Regno Unito, ad eccezione di coloro i cui diritti sono protetti dagli accordi di recesso (compresi quelli coperti dal regime di regolamento dell'UE) e ai lavoratori frontalieri, che potranno comunque utilizzare le carte d'identità nazionali per viaggiare almeno fino al 31 dicembre 2025. 
• gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio.

Nel Regno Unito verrà riconosciuta una Green Card o altra prova di assicurazione auto; In merito alle patenti di guida, segnaliamo che lo scorso 21 dicembre il MIT ha emanato una circolare in cui, a proposito di quelle rilasciate dal Regno Unito, prevede che possano ancora utilizzarsi in Italia visto che i due Paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna. A questo punto, lo stesso dovrebbe valere per le patenti italiane, relativamente alla circolazione in Gran Bretagna. Per la circolare, clicca qui: http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/images/file_pdf/0248736_22-12-2020 Per quanto riguarda le formalità legate allo spostamento di merci in GB, si rinvia alla attenta lettura delle istruzioni riportate nella guida, dove si evidenzia tra l'altro che prima di entrare/uscire in/dalla GB, l'autista deve ricevere tutta la documentazione doganale del trasporto. Per quanto riguarda l'ingresso di merci in GB, dal gennaio 2021 e per un periodo di 6 mesi, ci saranno diversi requisiti doganali per le merci controllate e per le merci non controllate: 
• saranno richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell'elenco delle merci controllate, per cui l'autista deve avere l'MRN (numero di riferimento del movimento); 
• Per le merci non controllate, il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) del commerciante. Se il movimento della merce avviene tramite: 
• convenzione ATA, al confine della U.E il conducente deve presentare il carnet ATA, assicurandosi che sia timbrato dalle autorità doganali della U.E. La presentazione deve avvenire anche alle autorità del Regno Unito, seguendo le procedure locali del porto; 
• convenzione TIR: 
• Prima di lasciare l'U.E, il trasportatore deve essere in possesso del carnet TIR e il veicolo che trasporta le merci deve avere il certificato di approvazione. 
• L'azienda di trasporto deve: 
• consegnare all'autista il carnet TIR; 
• garantire che siano state prese disposizioni, sia dal commerciante che dall'azienda di trasporto, per dichiarare il movimento all'NCTS e disporre dei numeri di riferimento (LRN e / o MRN) necessari per presentare le merci alle autorità doganali dell'UE; 
• incaricare l'autista di presentare le merci e il carnet TIR alle autorità doganali dell'UE, presso un ufficio di partenza dell'UE 
• Al confine con la U.E, Il conducente deve presentare il carnet TIR e assicurarsi che sia timbrato dalle autorità doganali dell'UE in linea con le procedure dell'UE;
• Al confine con la GB, l'autista deve presentare il carnet TIR all'ufficio doganale situato nel porto per aprire il movimento di transito per la tratta GB. La dogana verificherà i documenti, il sigillo, apporrà un timbro sulla relativa pagina del carnet TIR e lo staccerà. 

Sempre dal 1 gennaio 2021, per le merci in uscita dalla U.E sono richieste le dichiarazioni EXS, dichiarazioni di sicurezza e protezione, mentre la dichiarazione ENS, dichiarazione sommaria di entrata e di sicurezza e protezione, sarà in vigore dal 1 luglio 2021. Per le merci importate in GB, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire, all'autorità doganale del Regno Unito, le informazioni di sicurezza e protezione prima dell'arrivo, tramite dichiarazioni ENS. Per il traffico RoRo, il vettore è l'operatore del traghetto per le merci non accompagnate, ed il trasportatore per quelle accompagnate. Il vettore può accettare di trasferire i requisiti di sicurezza e protezione al commerciante, ma il vettore mantiene comunque la responsabilità legale per la sicurezza e la protezione. La dichiarazione ENS di sicurezza e protezione deve essere il più possibile completa (con l'indicazione del mittente, destinatario, descrizione del trasporto, modalità di arrivo in GB e ora di arrivo), ma può essere comunque modificata in corsa fino al punto di arrivo nel Regno Unito. 
Per Eurotunnel, le dichiarazioni ENS di sicurezza devono essere presentate almeno 1 ora prima dell'arrivo (questo tempo è dettato dall'arrivo a Coquelles).

La Francia ha comunque progettato un sistema di frontiera intelligente per il trattamento dei mezzi pesanti che utilizzano i traghetti e gli attraversamenti dell'Eurotunnel; esso infatti associa i dati della dichiarazione in dogana, al numero di immatricolazione del veicolo che trasporta la o le spedizioni. Al momento del check-in ai terminal dei traghetti o al 'pitstop' dell'Eurotunnel, l'autista consegnerà l' MRN, che verrà scansionato e abbinato al numero di immatricolazione del veicolo (VRN) o al numero di immatricolazione del rimorchio (TRN). Per gli invii di più commercianti, l'esportatore o l'autista possono scansionare tutti i codici a barre dai documenti separati, utilizzando l'app Prodouanes; ciò creerà una busta MRN, per cui l'autista potrà presentare solo un singolo MRN dal carico che sta trasportando. Questi dati vengono analizzati dal sistema doganale francese mentre l'autista e la spedizione sono sul traghetto o sul treno che attraversano la Manica, al fine anche di preselezionare i mezzi pesanti per ulteriori controlli doganali e / o sanitari e fitosanitari (SPS). L'autista verrà informato durante il viaggio se: 
• possono procedere 
• devono dichiarare per dogana e / o SPS; 
• ci sono problemi che devono essere affrontati prima che possano continuare il loro viaggio;

Le autorità francesi hanno inoltre predisposto alcune guide rapide, per agevolare gli autisti e le imprese di trasporto nella verifica della documentazione necessaria al trasporto tra la Francia e la Gran Bretagna: 
https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/get-ready-for-pit-stops26112020.pdf https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/importexport-IT-29.10.2020.pdf 

Per il trasporto dalla Gran Bretagna all'Europa, il coordinamento Fai ricorda che oltre alle formalità doganali, i conducenti di mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 ton, devono utilizzare il sistema di controllo Verifica che un camion sia pronto ad attraversare il servizio di frontiera, per ottenere un permesso di accesso Kent (KAP) se utilizzano il porto di Dover o l'Eurotunnel. Questo per prevenire la congestione del traffico nel Kent, assicurando che i mezzi pesanti non siano fermati nei porti.

TEST PER GLI AUTISTI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 - Fai ricorda inoltre che a seguito dell'emergenza Covid-19, i conducenti di mezzi pesanti diretti a qualsiasi porto che attraversa la Francia, devono mostrare la prova di un test COVID negativo autorizzato condotto entro 72 ore prima del viaggio. I siti di consulenza per gli autotrasportatori si trovano nelle stazioni di servizio autostradali e nelle fermate dei camion, e la maggior parte è aperta dalle 6:00 alle 22:00, 7 giorni su 7 (l'elenco completo è disponibile al seguente link https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations). 

Peraltro, il Dipartimento dei Trasporti ha comunicato che dal 1° gennaio 2021 è disponibile una "corsia preferenziale" per i camionisti internazionali che si spostano verso il tunnel sotto la Manica e Dover, che arrivano nel Kent con la prova di un test COVID negativo valido. L'autista deve avere evidenza di un test negativo nelle precedenti 72 ore, per accedere alla corsia preferenziale. Se i conducenti arrivano nel Kent senza un test, sarà comunque possibile ottenerne uno a Manston, per coloro che entrano in Francia attraverso Dover, o sulla M20 per coloro che utilizzano il tunnel sotto la Manica. Il governo ha altresì fornito un elenco di centri privati dove rivolgersi per effettuare i test anti Covid19, ed è disponibile su: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-ofcoronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing