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18 aprile 2025, Aggiornato alle 18,44
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Autotrasporto, pubblicati costi minimi di gennaio e direttiva sanzioni

La tabella ministeriale è calcolata sul prezzo medio del gasolio registrato a dicembre 2013. Il Mit fornisce inoltre chiarimenti in merito al mancato rispetto della norma e sui tempi di pagamento

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del ministero dei Trasporti, con un decreto del 14 Gennaio, ha provveduto ad aggiornare il dato dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo medio del gasolio registrato lo scorso mese di dicembre che è risultato pari a 1,657 €/l. L'aggiornamento dei costi – rende noto il coordinamento Interprovinciale Fai di Napoli, Salerno, Roma e Caserta - si applica ai trasporti effettuati nel corrente mese di gennaio 2014.
Riguardo a questo tema, la Fai ricorda anche che il Mit ha pubblicato la direttiva Prot. 3 del 10/01/2014, in materia di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 83 bis, comma 14, della Legge 133/2008 e ss modifiche, in caso di mancato rispetto dei costi minimi di esercizio e dei tempi di pagamento. L'emanazione di questa direttiva ha costituito uno dei punti qualificanti del Protocollo d'intesa siglato lo scorso 28 novembre tra le associazioni dell'autotrasporto ed il Governo, sulla base del quale era stata decisa la revoca del fermo dei servizi altrimenti fissato a partire dal 9 dicembre 2013. La direttiva afferma che il soggetto a cui spetta il compito di applicare queste sanzioni è l'Ufficio periferico della Motorizzazione nella cui circoscrizione territoriale è stato eseguito l'accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.
La direttiva dettaglia con precisione la procedura, articolata in due fasi:
- la prima è quella dell'accertamento dell'infrazione da parte dei suddetti organismi, e si conclude con la stesura di un processo verbale corredato da una breve relazione e da ogni altro atto o documento istruttorio utile al procedimento, da trasmettere all'UMC competente. Viene fatto salvo il diritto del trasgressore di presentare le sue difese entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, a meno che non lo abbia già esercitato davanti all'organo accertatore.
- La seconda fase si svolge davanti all'UMC competente, il quale, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore, emette il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione.