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06 marzo 2025, Aggiornato alle 15,38
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Logistica

Autotrasporto e Import Control System 2, le cose da sapere

Dal primo aprile entrerà in vigore il nuovo sistema informatico doganale per rafforzare i controlli. La guida di Fai-Conftrasporto per le aziende

(taxation-customs.ec.europa.eu)

A partire dal primo aprile prossimo avrà inizio l'implementazione del sistema ICS2 - Import Control System 2 - per il settore del trasporto merci su strada.

Come spiega Fai-Conftrasporto, si tratta di un nuovo sistema informativo doganale implementato dall'Unione europea per aumentare la sicurezza delle importazioni e rendere più efficiente la gestione dei rischi attraverso una maggiore tempestività nell'attività di identificazione di potenziali minacce.

Il sistema ICS2 prevede la raccolta e l'analisi preventiva dei dati relativi alle merci provenienti da Paesi terzi in ingresso all'interno del territorio europeo (UE + Irlanda del Nord, Svizzera e Norvegia), in modo tale da assegnare priorità ai controlli sulla base del potenziale di rischio stimato. 

L'implementazione di ICS2 è iniziata nel 2021 ed ha progressivamente interessato tutti gli attori della filiera logistica nel corso degli ultimi anni: 

• Release 1: in vigore dal 15 marzo 2021, ha interessato gli operatori postali e corrieri espresso per via aerea. 
• Release 2: in vigore dal 1° marzo 2023, ha esteso l'obbligatorietà di ICS2 a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell'Unione trasportate per via aerea. 
• Release 3: in vigore dal 3 giugno 2024, estende integralmente i nuovi obblighi anche a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell'Unione trasportate per via marittima, ferroviaria o stradale, secondo la seguente tempistica: 
• Step 1: Trasporto marittimo – dal 3 giugno 2024 
• Step 2: House filers – dal 4 dicembre 2024 
• Step 3: Trasporto ferroviario e stradale – dal 1° aprile 2025 

Per il trasporto stradale, pertanto, il sistema ICS2 entrerà in funzione dal primo aprile 2025, è previsto un periodo di transizione "deployment window" fino al 1° settembre 2025, data a partire dalla quale sarà obbligatorio conformarsi al nuovo protocollo.

Per poter usufruire del periodo di transizione e pertanto continuare temporaneamente ad operare in deroga alle nuove regole, è necessario richiedere all'autorità doganale competente l'attivazione della "deployment window" entro il 1° marzo p.v. Fai-Conftrasporto evidenzia che la deployment window non sarà attivata di default e dovrà essere espressamente richiesta dall'operatore economico.

Il protocollo ICS2 richiede che l'ingresso di merce all'interno del territorio europeo (UE + Irlanda del Nord, Svizzera e Norvegia), venga preceduto da una Entry Summary Declaration (ENS) completa, recante informazioni dettagliate sull'operazione di trasporto e sulla merce trasportata. La ENS dovrà includere una serie di dati che non sono normalmente presenti sulla documentazione di trasporto. I principali di questi dati riguardano, ad esempio, la descrizione dettagliata delle merci e il relativo codice HS6 (Sistema Armonizzato). Una singola ENS non può coprire più di una singola lettera di vettura. Pertanto, sarà necessario produrre una ENS diversa per ciascuna spedizione trasportata a bordo del veicolo.

La presentazione della ENS è richiesta anche nel caso in cui la merce proveniente da un Paese extra-UE si limiti a transitare all'interno del territorio unionale. Inoltre, se la merce entra nel territorio europeo, vi transita, ne esce e vi rientra nuovamente, l'ENS dovrà essere presentata due volte (si immagini, ad esempio, un percorso che preveda le seguenti tappe: Turchia-Bulgaria-Serbia-Ungheria. In questo caso, la ENS dovrà essere presentata sia alla dogana bulgara che a quella ungherese). La ENS dovrà essere inviata almeno un'ora prima dell'arrivo alla frontiera. 
Il soggetto tenuto alla compilazione e alla presentazione della dichiarazione è il vettore che effettua il trasporto, ossia, nel caso di un'operazione di trasporto su strada, l'autotrasportatore.

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto combinato, il soggetto tenuto alla presentazione della ENS varia a seconda che il trasporto sia accompagnato o meno: in un trasporto Ro-Ro, ad esempio, il soggetto responsabile della presentazione della ENS è sempre l'autotrasportatore.

Il vettore naturalmente può scegliere di delegare l'onere della compilazione e dell'invio della dichiarazione ad un soggetto terzo (esempio un broker doganale), ma resterà comunque legalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati riportati. La mancata trasmissione della ENS o l'invio di una ENS incompleta o scorretta, può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative e ritardi nello sdoganamento delle merci. 

Gli operatori economici che intendano provvedere autonomamente alla presentazione delle ENS potranno: 
1. Avvalersi di un fornitore esterno di servizi IT 
2. utilizzare un proprio gestionale interno, connesso con lo Shared Trader Interface (STI). 
3. presentare le dichiarazioni attraverso lo Shared Trader Portal (STP). 

Fai-Conftrasporto ricorda che, nel caso in cui l'operatore opti per la connessione con lo Shared Trader Interface, sarà necessario eseguire dei test di conformità. 

Per un maggiore approfondimento sui dettagli tecnici della procedura: 
1. consultare l'apposita circolare ADM ( clicca) 
2. consultare la documentazione all'interno dell'archivio CIRCABC ( clicca) 
3. seguire la video-call ( clicca) organizzata dalla DG TAXUD per il 5 marzo p.v. dalle ore 13:00 alle ore 15:00. 
Prot.10-02/2025 

Per essere pronte all'entrata in vigore delle nuove ICS2, si raccomanda pertanto alle imprese interessate di concludere per tempo accordi con un soggetto terzo abilitato, per delegarlo alla presentazione delle ENS. 
Oppure, nel caso in cui l'impresa intenda provvedere in house: 
- Richiedere immediatamente l'attivazione della deployment window
- Adeguare i propri sistemi IT
- Informare il personale addetto
- Concludere tempestivamente accordi con altri partner della filiera (committenti, spedizionieri, destinatari della merce) per la raccolta dei dati necessari alla compilazione della ENS

Maggiori informazioni: 
DG Taxud | Learning Portal | FAQ

Infine, Fai-Conftrasporto riporta di seguito le istruzioni ricevute dall'ADM in risposta ad una richiesta di informazioni inviata da Conftrasporto: Per le informazioni sul sistema europeo ICS2 è possibile far riferimento alla sezione dedicata sul sito istituzionale di ADM, al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/-/ics2, nella sezione Avvisi ci sono le Istruzioni per l'accreditamento degli Operatori Economici all'operatività System-to-System, nonché il collegamento alla sezione ICS2 in cui la Commissione Europea ha periodicamente divulgato, sul proprio portale, informazioni ed istruzioni sul nuovo sistema.

La Deployment window potrà essere attivata, previa richiesta da parte degli operatori, inviando all'indirizzo adm.helpdesk.eu@adm.gov.it, istanza completa: 

• Denominazione sociale e codice EORI; 
• ruolo nel processo ICS2 (road carriers, rail carriers, ecc); 
• durata richiesta per la deployment window (data di inizio e di conclusione) e data prevista per il passaggio al sistema ICS2. 

Al riguardo è utile evidenziare che non potranno beneficiare della deployment window soggetti diversi da quelli sopra indicati e per i quali le rispettive finestre volte a garantire la transizione al nuovo sistema risultano già chiuse. Inoltre, gli Operatori Economici che operano con diverse modalità di trasporto potranno scegliere una sola data di attivazione per tutte le loro dichiarazioni ENS. Non potrà, pertanto, essere richiesta una nuova deployment window nel caso di operatore con più ruoli nella catena logistica che abbia già presentato analoga richiesta in vista di una precedente scadenza.

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